CONGEDI PARENTALI NON INDENNIZZATI DALL’INPS
Erogazione di una indennità giornaliera nei casi di periodi di congedo parentale, per maternità facoltativa, eccedenti i 6 mesi, richiesti dal padre lavoratore, in aggiunta al periodo richiesto dalla madre, o dal “genitore solo” cioè il genitore rimasto vedovo, o unico affidatario, o nei casi di abbandono, entro il terzo anno di vita del bambino o in caso di adozione o affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia.
Valore dell’indennità: 20 Euro lorde giornaliere
Termini di presentazione: entro 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto, in costanza di rapporto di lavoro; entro 30 giorni successivi al termine del periodo richiesto in caso di sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
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