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Ebiterbo

Ente Bilaterale del Terziario della Città Metropolitana di Bologna

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Regolamento

Art. 1 - Funzionamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale Terziario di Bologna (EBITERBO) costituito ai sensi dell’art. 16 del CCNL Terziario 20 settembre 1999 e successivi rinnovi. In particolare, definisce la modalità di finanziamento di EBITERBO i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento delle attività, le attività svolte da EBITERBO per l’attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e le linee di indirizzo per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Ente. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s’intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni del CCNL Terziario e dell’Accordo sulla Governance del 10 dicembre 2009.

Art. 2 - Modalità di finanziamento

La misura delle quote mensili di finanziamento dell’EBITERBO, a carico dei beneficiari, è stabilita dal CCNL Terziario vigente, attualmente nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza per 14 mensilità. La misura delle quote potrà essere variata solo da nuove disposizioni contenute nei successivi CCNL terziario.

Art. 3 - Trattenute ai lavoratori

La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento delle retribuzioni mensili. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel prospetto paga e nel Libro Unico del Lavoro.

Art. 4 - Beneficiari

Beneficeranno dei servizi di EBITERBO i soggetti previsti dall’art. 6 dello Statuto, in regola con i versamenti previsti dal CCNL, dallo Statuto e dal presente Regolamento, da almeno 3 mesi o dal momento di inizio dell’attività per le aziende di nuova costituzione ed i dipendenti delle stesse risultanti dai libri obbligatori in materia di lavoro. Tali termini potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo per specifici servizi da regolamentare di volta in volta. Avranno altresì diritto alle prestazioni di EBITERBO i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro, nei sei mesi successivi alla cessazione, purché abbiano una anzianità di iscrizione all’Ente almeno pari a dodici mesi. Presso l’Ente è istituita l’anagrafe dei datori di lavoro aderenti.

Art. 5 - Modalità di versamento

A) Tramite modello F24 Gli importi delle quote di cui all’art. 2 potranno essere versati mensilmente dal datore di lavoro tramite il modello F24 così come previsto dalla convenzione nazionale sottoscritta tra l’INPS e le Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario. In caso di ritardato versamento delle quote da parte dei beneficiari, sono dovuti ad EBITERBO gli interessi di mora fissati al tasso legale in ragione d’anno, con decorrenza dalle singole scadenze e senza necessità di messa in mora, con facoltà dell’ Ente di provvedere al recupero coattivo delle quote non versate. Nell’ipotesi che l’importo del contributo sia inferiore a Euro 1,03 è consentito il versamento anche con periodicità semestrale o annuale.

B) Aziende multi localizzate Le aziende articolate in più unità produttive ubicate in province diverse, cosiddette multilocalizzate, che fanno capo a più di un Ente Bilaterale Territoriale, possono accentrare esclusivamente presso EBINTER il versamento dei contributi dovuti alla rete degli Enti predetti, così come previsto dal Regolamento di EBINTER che, relativamente a questa parte, si intende integralmente recepito. In caso di ritardato versamento delle quote da parte dei beneficiari, sono dovuti ad EBITERBO gli interessi di mora fissati al tasso legale in ragione d’anno, con decorrenza dalle singole scadenze e senza necessità di messa in mora, con facoltà dell’ Ente di provvedere al recupero coattivo delle quote non versate.

Art. 6 - Verifica pagamento quote

Se previsto da appositi regolamenti o su richiesta di EBITERBO le aziende sono tenute a comprovare l’ avvenuto versamento delle quote all’Ente. I lavoratori sono tenuti a comprovare l’avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l’esibizione del foglio paga.

Art. 7 - Principi ispiratori

Nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, EBITERBO dovrà seguire i seguenti principi ispiratori:

a) Trasparenza;

b) Orientamento ai risultati operativi e istituzionali;

c) Cultura della qualità e orientamento ai soggetti beneficiari;

d) Comunicazione all’interno del sistema della bilateralità. I “principi ispiratori” sono declinati negli articoli relativi all’attività.

Art. 8 - Attività

I compiti di EBITERBO saranno esclusivamente quelli presenti nello Statuto, previsti dal CCNL Terziario e dagli accordi sottoscritti dalle Parti Sociali. Qualora EBITERBO intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle finalità dello stesso, quali l’introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esistenti, gli organi ne danno preventiva comunicazione alla Commissione Paritetica Nazionale per la Bilateralità del Terziario, per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo. Tale verifica si intenderà acquisita positivamente decorsi 30 giorni dalla comunicazione in assenza di osservazioni. Il Consiglio Direttivo potrà predisporre Regolamenti specifici in caso di implementazione delle attività dell’Ente.

Art.9 - Posizioni organizzative A

nnualmente, in coincidenza con la predisposizione del budget previsionale, il Consiglio Direttivo predispone, per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, l’organigramma ed il funzionigramma, contenente i compiti e le funzioni assegnati al personale in forza ed ai collaboratori, che saranno inviati alle parti socie con apposita relazione annuale. L’organigramma e il funzionigramma saranno inviati altresì in ogni altro caso in cui si renda necessario un incremento delle risorse umane o un cambiamento organizzativo rilevante, che intervenga nel funzionamento di EBITERBO.

Art. 10 - Requisiti

A) degli Organi

I rappresentanti che siedono negli organi, designati dalle parti costitutive di EBITERBO, dovranno possedere:

B) del Responsabile/Coordinatore

Il Responsabile/Coordinatore dovrà possedere i seguenti requisiti:

C) del personale di struttura

Il personale operante presso EBITERBO andrà selezionato con riferimento a titoli di studio ed esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti. Le funzioni di cui alle lettere B) e C) sono incompatibili con qualsiasi altra funzione politica/sindacale nei settori Commercio e Turismo.

Art. 11 - Esercizio sociale

Al fine di improntare alla massima efficacia l’azione di EBITERBO, vengono individuati i seguenti criteri:

A) budget previsionale e bilancio consuntivo Il budget previsionale e il bilancio consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi:

B) relazione consuntiva annuale sull’andamento della gestione

La relazione annuale, prevista dallo Statuto di EBITERBO, dovrà riguardare l’andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l’andamento dell’attività in corso e con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l’individuazione del rapporto ottimale fra risorse – attività – servizi. Qualora le entrate non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l’espletamento dei compiti previsti, EBITERBO dovrà predisporre un piano di razionalizzazione finalizzato alla ottimizzazione dei costi di gestione. Tale piano potrà essere richiesto anche da EBINTER.

Art. 12 - Delibere di spesa

Le spese necessarie al conseguimento degli scopi dell’ Ente dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo, ad eccezione delle spese di ordinaria amministrazione che potranno essere autorizzate direttamente dalla Presidenza nel limite di spesa individuato dal Consiglio Direttivo.

Art.13 - Criteri per l’acquisizione di Beni, servizi e consulenze

La Presidenza è delegata dal Consiglio direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente di EBITERBO nell’ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale e dal regolamento di EBITERBO. Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell’azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Per l’affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi, verranno adottati i seguenti criteri di selezione, in concorso tra loro: professionalità; economicità, affidabilità, prossimità, eticità. Per l’affidamento dell’attività formativa verranno individuati esclusivamente Enti Formativi muniti di accreditamento Regionale. Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell’offerta maggiormente vantaggiosa. Gli incarichi di consulenza non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell’incarico medesimo. Qualora l’incarico sia di durata superiore all’anno, il Consiglio Direttivo procederà, con cadenza annuale, alla verifica delle prestazioni rese ed a quelle ancora da fornire.

Art 14 - Decadenza organi e nomina commissario ad acta

Il mancato invio ad EBINTER del bilancio consuntivo entro il termine del 31 di luglio dell’anno successivo comporterà, a norma dell’art. 16 dello statuto, la decadenza degli organi sociali con la sola esclusione dell’assemblea. Verificatosi tale evento il Presidente e il Vice presidente, comunicheranno agli organi dell’Ente la loro decadenza e provvederanno ad informare EBINTER richiedendo allo stesso di nominare un commissario ad acta. Nelle more della nomina da parte di EBINTER del commissario ad acta, Presidente e Vice presidente, congiuntamente fra loro, potranno porre in essere solo gli atti di amministrazione necessari alla tutela del patrimonio dell’Ente. Il commissario ad acta, nominato da EBINTER, assumerà funzioni e poteri spettanti da statuto alla Presidenza ed al Consiglio Direttivo assumendo anche la legale rappresentanza dell’Ente. Il commissario procederà, nel temine massimo di tre mesi dalla nomina, a redigere il bilancio consuntivo dell’esercizio non ancora approvato dall’assemblea dei soci corredandolo della relazione annuale, procederà quindi a convocare l’assemblea dei soci per deliberare a riguardo. Nella medesima riunione l’assemblea dei soci, delibererà sulla nomina dei nuovi organi sociali o, in alternativa, sulla messa in liquidazione dell’Ente.